Ritmo 45
2016-05-16 14:38:48 UTC
Oggi è l'ultimo giorno utile per inviare all'Agenzia delle Entrate la
richiesta di esenzione dal canone Rai tramite la dichiarazione sostitutiva
relativa al canone per uso privato, ed evitare l'addebito sulle fatture
elettriche, che partirà da luglio. La dichiarazione può essere presentata
sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza
elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il
canone. Per chi avesse ancora dei dubbi, di seguito sono riassunti tutti i
punti chiave del canone Rai, un elenco di domande e risposte pubblicate sul
sito www.canone.rai.it.
1) Chi deve pagare il canone tv e a quanto ammonta ?
Dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.
Ammonta a 100 euro.
2) L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio
ricevente?
Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso
in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in
cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere
superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle
Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria
responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio.
La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata.
3) Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non
detenzione del tv?
La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un
televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un
membro della famiglia, deve essere addebitato il canone. I contribuenti
possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul
sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente se si è in possesso delle
credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari
abilitati (Caf e altri professionisti abilitati). L'autocertificazione può
essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all'Agenzia delle
entrate (sportello abbonamenti Tv, casella postale 22 - 10121 Torino) per
raccomandata, senza busta, insieme alla copia di un documento di
riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera
presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
4) L'importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima
fattura elettrica dell'anno?
No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni
bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo
delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci
rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente
al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica
successiva al 1 luglio 2016.
5) L'addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di
domiciliazione bancaria del pagamento della stessa?
Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono
automaticamente estese all'importo del canone.
6) Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il
canone?
No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale
audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono
assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se
consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via
Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o
satellitare, non sono assoggettabili a canone.
7) Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv?
Sì. L'utilizzo dell'apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private
e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non
esonera dal pagamento del canone tv.
8) Uso l'apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per
vedere videocassette, devo pagare il canone tv?
Sì, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della
detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla
quantità del relativo utilizzo.
9) La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite
satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone tv?
No, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della
detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive.
10) Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?
Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato
può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle
Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere
il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle
sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni
annualità evasa.
11) Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio
non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?
Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario, in quanto detentore
dell'apparecchio.
12) Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? E se è stata
affittata, chi paga?
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai
soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se il secondo
immobile è concesso in locazione, a pagare il canone Tv è sempre
l'inquilino in quanto 'detentore' dell'apparecchio televisivo. L'azienda di
viale Mazzini precisa che a pagare il canone sull'immobile affittato è
sempre l'inquilino anche nel caso in cui l'appartamento era già ammobiliato
ed era già presente un apparecchio televisivo (non di proprietà
dell'affittuario): "Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario,
in quanto detentore dell'apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)", si
legge.
13) Sono residente all'estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il
canone tv?
Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del
canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno
dell'abitazione situata in Italia.
14) E' ancora possibile dare disdetta dell'abbonamento richiedendo il
suggellamento degli apparecchi?
No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista
dalla legge.
15) Il limite reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari
o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?
Il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell'esenzione
è quello attualmente previsto dalla legge. Secondo quanto previsto dalla
legge di stabilità 2016, l'aumento del limite di reddito per poter
beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota
delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
rispetto al bilancio di previsione 2016.
16) Sono un agente diplomatico, devo pagare il canone?
Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono
esonerati dall'obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel
paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi
accreditati godano di uguale trattamento.
17) Nella bolletta potranno essere addebitati arretrati maturati prima del
1 gennaio 2016?
Le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta
elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e
non eventuali arretrati.
18) La presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo si applica
anche alle utenze elettriche non domestiche?
No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d.
"utenze domestiche residenti").
19) Ho affittato un televisore, devo pagare ugualmente il canone tv?
Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione
dell'apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)
20) Si paga il canone per la radio detenuta in ambito familiare?
No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono
piu' canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici
nell'ambito familiare.
21) L'importo delle rate di canone addebitato in bolletta è gravato
dell'IVA prevista per i servizi di vendita dell'energia elettrica?
No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura
emessa dall’impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini
fiscali.
22) Parte della mia abitazione è adibita a Bed&Breakfast, cosa devo fare?
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare
comporta l'obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei
casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la
visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma
quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di
detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente
già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione
sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.
23) Sono contrariato perchè la RAI non trasmette i miei programmi
preferiti, per intenderci quelli con le donne nude, lo devo pagare il
canone?
No, non devi pagarlo e con i soldi risparmiati ci puoi andare
tranquillamente a zoccole.
---
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richiesta di esenzione dal canone Rai tramite la dichiarazione sostitutiva
relativa al canone per uso privato, ed evitare l'addebito sulle fatture
elettriche, che partirà da luglio. La dichiarazione può essere presentata
sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza
elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il
canone. Per chi avesse ancora dei dubbi, di seguito sono riassunti tutti i
punti chiave del canone Rai, un elenco di domande e risposte pubblicate sul
sito www.canone.rai.it.
1) Chi deve pagare il canone tv e a quanto ammonta ?
Dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.
Ammonta a 100 euro.
2) L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio
ricevente?
Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso
in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in
cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere
superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle
Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria
responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio.
La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata.
3) Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non
detenzione del tv?
La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un
televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un
membro della famiglia, deve essere addebitato il canone. I contribuenti
possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul
sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente se si è in possesso delle
credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari
abilitati (Caf e altri professionisti abilitati). L'autocertificazione può
essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all'Agenzia delle
entrate (sportello abbonamenti Tv, casella postale 22 - 10121 Torino) per
raccomandata, senza busta, insieme alla copia di un documento di
riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera
presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
4) L'importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima
fattura elettrica dell'anno?
No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni
bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo
delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci
rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente
al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica
successiva al 1 luglio 2016.
5) L'addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di
domiciliazione bancaria del pagamento della stessa?
Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono
automaticamente estese all'importo del canone.
6) Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il
canone?
No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale
audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono
assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se
consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via
Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o
satellitare, non sono assoggettabili a canone.
7) Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv?
Sì. L'utilizzo dell'apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private
e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non
esonera dal pagamento del canone tv.
8) Uso l'apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per
vedere videocassette, devo pagare il canone tv?
Sì, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della
detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla
quantità del relativo utilizzo.
9) La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite
satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone tv?
No, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della
detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive.
10) Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?
Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato
può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle
Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere
il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle
sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni
annualità evasa.
11) Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio
non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?
Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario, in quanto detentore
dell'apparecchio.
12) Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? E se è stata
affittata, chi paga?
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai
soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se il secondo
immobile è concesso in locazione, a pagare il canone Tv è sempre
l'inquilino in quanto 'detentore' dell'apparecchio televisivo. L'azienda di
viale Mazzini precisa che a pagare il canone sull'immobile affittato è
sempre l'inquilino anche nel caso in cui l'appartamento era già ammobiliato
ed era già presente un apparecchio televisivo (non di proprietà
dell'affittuario): "Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario,
in quanto detentore dell'apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)", si
legge.
13) Sono residente all'estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il
canone tv?
Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del
canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno
dell'abitazione situata in Italia.
14) E' ancora possibile dare disdetta dell'abbonamento richiedendo il
suggellamento degli apparecchi?
No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista
dalla legge.
15) Il limite reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari
o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?
Il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell'esenzione
è quello attualmente previsto dalla legge. Secondo quanto previsto dalla
legge di stabilità 2016, l'aumento del limite di reddito per poter
beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota
delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
rispetto al bilancio di previsione 2016.
16) Sono un agente diplomatico, devo pagare il canone?
Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono
esonerati dall'obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel
paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi
accreditati godano di uguale trattamento.
17) Nella bolletta potranno essere addebitati arretrati maturati prima del
1 gennaio 2016?
Le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta
elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e
non eventuali arretrati.
18) La presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo si applica
anche alle utenze elettriche non domestiche?
No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d.
"utenze domestiche residenti").
19) Ho affittato un televisore, devo pagare ugualmente il canone tv?
Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione
dell'apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)
20) Si paga il canone per la radio detenuta in ambito familiare?
No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono
piu' canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici
nell'ambito familiare.
21) L'importo delle rate di canone addebitato in bolletta è gravato
dell'IVA prevista per i servizi di vendita dell'energia elettrica?
No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura
emessa dall’impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini
fiscali.
22) Parte della mia abitazione è adibita a Bed&Breakfast, cosa devo fare?
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare
comporta l'obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei
casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la
visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma
quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di
detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente
già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione
sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.
23) Sono contrariato perchè la RAI non trasmette i miei programmi
preferiti, per intenderci quelli con le donne nude, lo devo pagare il
canone?
No, non devi pagarlo e con i soldi risparmiati ci puoi andare
tranquillamente a zoccole.
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Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
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